Introduzione
Quadro normativo generale
La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli‑Bianco, ha introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private — e per i professionisti sanitari — di essere coperti da polizze assicurative o, in alternativa, da misure analoghe, a tutela della responsabilità civile verso terzi, prestatori d’opera e del paziente (art. 10 commi 1‑3)
Il Decreto ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, disciplina i requisiti minimi delle polizze (e delle misure analoghe) che devono essere rispettati dalle strutture sanitarie e dai professionisti sanitari. Tale decreto detta regole chiare su massimali, modalità operative, effettività delle coperture e gestione del rischio
Ambito di applicazione
- Il decreto si applica a strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché a esercenti le professioni sanitarie, inclusi i liberi professionisti e i medici dipendenti o intramurari
- Se la struttura sceglie di non acquistare una polizza assicurativa, può adottare soluzioni alternative (cd. misure analoghe in auto‑ritenzione del rischio), purché vi sia apposita delibera motivata e l’adozione di processi strutturati di gestione del rischio clinico, fondi dedicati e figure qualificate come risk manager, medici legali, attuari e avvocati specializzati
Oggetto della copertura assicurativa (art. 3 del d.m. 232/2023)
- Strutture sanitarie devono disporre di polizza che copra:
- responsabilità civile contrattuale verso terzi, verso prestatori d’opera, inclusi danni causati da ausiliari e personale operante a qualsiasi titolo nella struttura;
- responsabilità extracontrattuale per prestazioni di liberi professionisti intramurari cui si avvale la struttura
- Professionisti sanitari (libero professionista o medici dipendenti):
- devono avere copertura per responsabilità contrattuale nei confronti del paziente se hanno assunto obbligo direttamente con quest’ultimo;
- devono essere coperti per eventuali azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga in caso di colpa grave, anche in favore della struttura o dell’assicuratore che ha indennizzato il danneggiato.
Massimali minimi obbligatori (art. 4 del d.m. 232/2023)
Strutture sanitarie (tre classi di rischio differenti)
- Ambulatori senza prestazioni su pazienti protetti (analisi, esami): minimo 1 M€ per sinistro, annuale almeno 3× sinistro.
- Strutture senza attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica/parto o ambulatori protetti/odontoiatria: minimo 2 M€ per sinistro, annuale almeno 3×.
- Strutture con attività chirurgica/ortopedica/anestesiologica/parto: minimo 5 M€ per sinistro, annuale almeno 3×.
Professionisti sanitari
- Se non svolgono attività chirurgica/anestesia/parto: minimo 1 M€ per sinistro, annuale almeno triplo.
- Se svolgono attività chirurgica ecc.: minimo 2 M€ per sinistro, annuale almeno triplo.
- Sinistri per colpa grave (rivalsa/azioni amministrative) seguono gli importi previsti dalla legge Gelli (art. 9 commi 5‑6)
Inoltre, la responsabilità verso prestatori d’opera richiede una copertura dedicata con massimale di almeno 2 M€ per sinistro e per anno
I massimali possono essere aggiornati annualmente da decreto del Ministro competente, in concerto con il Ministero della Salute
Effettività temporale e clausola claims made (art. 5)
- Le polizze operano secondo la formula claims made: copertura esclusiva per richieste formali presentate durante la vigenza della polizza e riferibili a fatti avvenuti nel periodo coperto o nei 10 anni precedenti (periodo di retroattività)
- In caso di cessazione definitiva dell’attività, è prevista una ultrattività della copertura valida per 10 anni dopo la cessazione, estendibile agli eredi
- L’assicuratore non può recedere durante la vigenza o ultrattività, se non nei casi di ripetute condotte gravemente colpose accertate con sentenza definitiva
Azione diretta del paziente e clausole opponibili (art. 8)
- Il paziente danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore della struttura (azione diretta ex art. 12 Legge n. 24/2017).
- Le polizze possono prevedere eccezioni opponibili al danneggiato (es. sinistri fuori retro/ultrattività, attività non coperte), ma solo se approvate per iscritto da quest’ultimo
Sintesi finale
- Il D.M. 232/2023, attuativo della Legge Gelli‑Bianco, stabilisce obblighi chiari e rigorosi per strutture sanitarie e professionisti sanitari in merito a coperture assicurative.
- I requisiti includono oggetto di copertura esteso, massimali minimi obbligatori, gestione del rischio, clausola claims made con retro‑ e ultrattività, e possibilità di azione diretta del danneggiato.
- In alternativa alla copertura assicurativa, le strutture possono adottare misure analoghe di auto‑ritenzione del rischio, purché siano messe in atto scelte motivate, governi del rischio e fondi dedicati.
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Conclusione
La Legge Gelli-Bianco ha reso chiaro che il medico o la struttura devono essere non solo preparati clinicamente, ma anche tutelati legalmente e patrimonialmente. Avere una copertura assicurativa adeguata significa poter esercitare con serenità, consapevoli di essere protetti da imprevisti e contenziosi.
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